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Dalla Dignità Umana Alla Trasparenza Algoritmica: Cosa Cambia con l’art. 50 dell’AI Act

Foto do escritor: Oscar Valente Cardoso
Oscar Valente Cardoso
há 2 dias
9 min de leitura

Immaginiamo di iniziare una conversazione online con un servizio di assistenza clienti. Dall’altra parte qualcuno risponde immediatamente, ricorda ciò che abbiamo appena scritto, formula osservazioni coerenti e adatta progressivamente il linguaggio alle nostre domande. È una persona? Un sistema di intelligenza artificiale? E questa distinzione è ancora giuridicamente rilevante?


Immaginiamo, poi, di guardare un video nel quale una personalità pubblica pronuncia dichiarazioni perfettamente plausibili, con la propria voce e le proprie espressioni facciali. Oppure di leggere un testo relativo a una questione di interesse pubblico senza sapere se sia stato scritto da un giornalista, prodotto integralmente da un sistema generativo o elaborato attraverso una combinazione delle due attività.


In tutti questi casi esiste un problema comune, apparentemente semplice: sapere che cosa abbiamo davanti.


Dal 2 agosto 2026 questo problema non appartiene più soltanto all’etica dell’intelligenza artificiale o alle buone pratiche delle piattaforme digitali. È diventato, in una serie di situazioni specificamente individuate, un obbligo giuridico direttamente previsto dal diritto dell’Unione europea. L’art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689, l’Artificial Intelligence Act, disciplina infatti gli obblighi di trasparenza applicabili ai fornitori e agli utilizzatori di determinati sistemi di IA. Le disposizioni riguardano, tra l’altro, l’interazione diretta tra persone e macchine, i contenuti sintetici, i deepfake, i sistemi di riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica e alcuni testi generati artificialmente destinati a informare il pubblico.


Ma ridurre l’art. 50 a un catalogo di etichette da apporre sui contenuti prodotti dall’intelligenza artificiale significherebbe coglierne soltanto la superficie.


Dietro l’obbligo di dichiarare che una persona sta interagendo con una macchina o che un’immagine è stata generata artificialmente emerge una questione molto più profonda: quali condizioni informative devono essere garantite affinché una persona possa continuare a esercitare consapevolmente la propria autonomia in un ambiente nel quale la distinzione tra realtà e simulazione diventa progressivamente più difficile?


È qui che la trasparenza algoritmica incontra la dignità umana.


1. Prima della trasparenza viene la persona


L’AI Act è frequentemente presentato come una normativa sulla sicurezza, sulla gestione del rischio o sulla regolazione del mercato dell’intelligenza artificiale. Tutte queste letture sono corrette, ma incomplete.


Il regolamento appartiene anche a una più ampia architettura europea di protezione della persona di fronte al potere tecnologico. Non casualmente, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea colloca la dignità umana nel suo primo articolo: «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata». Le spiegazioni relative alla Carta precisano ulteriormente che la dignità non costituisce soltanto un diritto fondamentale autonomo, ma rappresenta la base stessa dei diritti fondamentali.


Questo punto è particolarmente importante nell’ambiente digitale.


La dignità non protegge soltanto l’individuo contro forme estreme di degradazione. Essa presuppone anche il riconoscimento della persona come soggetto, e non semplicemente come oggetto di osservazione, classificazione, previsione o manipolazione.


Una persona che non sa se sta comunicando con un essere umano o con una macchina non dispone della stessa conoscenza del contesto comunicativo. Chi non può distinguere un documento autentico da un contenuto sinteticamente prodotto vede ridotta la propria capacità di valutarne il significato. Chi è sottoposto a un sistema di riconoscimento delle emozioni senza esserne informato non conosce nemmeno una delle condizioni tecnologiche alle quali è esposto.


La questione non riguarda quindi soltanto la disponibilità di informazioni. Riguarda la possibilità stessa di comprendere l’ambiente nel quale le proprie decisioni vengono prese.


Da questa prospettiva, la trasparenza diventa una condizione dell’autonomia.


2. L’art. 50 non disciplina una sola trasparenza


Parlare genericamente di «obbligo di trasparenza» rischia tuttavia di nascondere la struttura dell’art. 50. La disposizione contiene almeno quattro situazioni diverse e attribuisce obblighi differenti ai fornitori (providers) e agli utilizzatori professionali dei sistemi (deployers).


La prima riguarda l’interazione uomo-macchina.


Ai sensi dell’art. 50, par. 1, i fornitori devono progettare e sviluppare i sistemi destinati a interagire direttamente con persone fisiche in modo tale che queste siano informate di stare interagendo con un sistema di intelligenza artificiale. L’informazione non è necessaria quando tale circostanza sia evidente per una persona ragionevolmente informata, attenta e avveduta, tenuto conto delle circostanze e del contesto di utilizzo.


Il legislatore europeo introduce così una regola apparentemente elementare ma concettualmente significativa: la simulazione tecnologica dell’interazione umana non deve trasformarsi, di regola, in occultamento dell’identità artificiale dell’interlocutore.


Non si vieta alla macchina di comunicare come una persona. Si impedisce, entro determinati limiti, che la persona ignori di comunicare con una macchina.


È una distinzione fondamentale.


3. Dalla percezione umana alla riconoscibilità tecnica


Il secondo livello della disciplina presenta caratteristiche differenti.


L’art. 50, par. 2, impone ai fornitori di sistemi di IA che generano contenuti sintetici audio, immagini, video o testi, compresi i sistemi di intelligenza artificiale per finalità generali, di assicurare che gli output siano contrassegnati in un formato leggibile da una macchina e siano rilevabili come artificialmente generati o manipolati. Le soluzioni devono essere efficaci, interoperabili, robuste e affidabili per quanto tecnicamente possibile, tenendo conto anche dello stato dell’arte e dei costi di attuazione.


Qui la trasparenza cambia destinatario.


Non si tratta più soltanto di comunicare qualcosa immediatamente alla persona che guarda uno schermo. Il regolamento cerca di incorporare nell’infrastruttura digitale elementi che consentano di riconoscere l’origine artificiale del contenuto.


È il passaggio dalla trasparenza percepibile alla trasparenza incorporata.


La differenza è rilevante perché l’ecosistema dell’informazione digitale non è composto esclusivamente dal rapporto diretto tra chi genera e chi riceve un contenuto. Immagini, testi e video vengono copiati, modificati, caricati nuovamente, condivisi attraverso piattaforme differenti e separati dal contesto originario.


Una semplice avvertenza visuale può scomparire. Un meccanismo tecnicamente incorporato nel contenuto mira invece a preservarne, per quanto possibile, la tracciabilità.


Per questa ragione, la questione non riguarda soltanto l’informazione del consumatore. Tocca l’architettura stessa dell’ambiente informativo.


4. Deepfake: quando la trasparenza diventa visibile


È probabilmente nel caso dei deepfake che il significato sociale dell’art. 50 appare più immediatamente comprensibile.


Il par. 4 impone agli utilizzatori di sistemi che generano o manipolano immagini, audio o video costituenti deepfake di rendere noto che il contenuto è stato artificialmente generato o manipolato. Nel caso di opere evidentemente artistiche, creative, satiriche, di fantasia o analoghe, il legislatore adotta tuttavia una soluzione più equilibrata: l’obbligo rimane, ma deve essere adempiuto in modo appropriato, senza ostacolare la fruizione dell’opera.


Questo punto rivela una caratteristica importante del modello europeo.


La trasparenza non è concepita come valore assoluto capace di annullare libertà concorrenti. Deve convivere con la libertà di espressione, la creazione artistica, la satira e la libertà delle arti.


La norma non proibisce la finzione tecnologica. Esige che, in determinate circostanze, la finzione non venga presentata come realtà senza che il destinatario disponga degli elementi necessari per riconoscerla come tale.


La differenza è sottile, ma decisiva. Il diritto non pretende di eliminare la manipolazione digitale dell’immagine. Cerca piuttosto di impedire che il progresso della capacità di simulazione comporti una parallela perdita della capacità sociale di distinguere ciò che è autentico da ciò che è sintetico.


5. E i testi scritti dall’intelligenza artificiale?


L’art. 50 affronta anche uno dei problemi più delicati prodotti dall’intelligenza artificiale generativa.


Gli utilizzatori di un sistema che genera o manipola testi pubblicati allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico devono dichiararne l’origine artificiale. Ma il regolamento prevede un’importante eccezione: l’obbligo non si applica quando il contenuto sia stato sottoposto a un processo di revisione umana o di controllo editoriale e una persona fisica o giuridica assuma la responsabilità editoriale della pubblicazione.


La soluzione è particolarmente interessante perché evita un'equazione troppo semplice:


uso dell’intelligenza artificiale = assenza di responsabilità umana.


Il criterio decisivo non è soltanto chi o che cosa abbia materialmente prodotto le parole. Conta anche se esista una persona o un’organizzazione che abbia riesaminato il contenuto e ne assuma la responsabilità editoriale.


Il principio che emerge può essere formulato in termini più generali: l’intelligenza artificiale può entrare nel processo di produzione dell’informazione senza necessariamente eliminare la responsabilità umana. Ciò che il diritto non dovrebbe accettare è precisamente il contrario: che l’introduzione della macchina diventi un meccanismo per dissolvere quella responsabilità.


6. Emozioni e biometria: essere informati di essere osservati


Ancora diversa è l’ipotesi prevista dal par. 3.


Gli utilizzatori di sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica devono informare le persone fisiche che vi sono esposte e trattare i dati personali nel rispetto della disciplina europea applicabile in materia di protezione dei dati.


Qui la trasparenza acquisisce una dimensione particolarmente sensibile. Una persona può modificare il proprio comportamento quando sa di essere osservata. Ancora di più quando sa che una tecnologia cerca di inferire emozioni, stati o caratteristiche a partire dal corpo, dal volto, dalla voce o da altri elementi biometrici.


Il diritto a essere informati non elimina necessariamente il problema sostanziale dell’impiego di questi sistemi. Né rende legittimo ciò che altre disposizioni eventualmente vietano.


L’art. 50, par. 6, è chiaro nel precisare che gli obblighi da esso previsti non sostituiscono quelli derivanti dalle altre parti del regolamento né le ulteriori prescrizioni di trasparenza stabilite dal diritto europeo o nazionale.


La trasparenza, quindi, non trasforma automaticamente una tecnologia problematica in una tecnologia legittima. Questo limite deve essere tenuto presente.


7. La trasparenza non è consenso


Proprio qui si trova uno dei principali rischi interpretativi dell’art. 50.


Sapere che un contenuto è artificiale non significa accettarlo. Sapere che si sta interagendo con un sistema di IA non equivale a prestare consenso a qualsiasi trattamento di dati che possa verificarsi durante l’interazione.


Essere informati dell’impiego di un sistema di riconoscimento delle emozioni non significa che tale impiego sia necessariamente lecito.


La trasparenza è dunque una garanzia necessaria in molte situazioni, ma non autosufficiente.


Questo problema è già noto nel diritto della protezione dei dati. Decenni di esperienza normativa hanno mostrato i limiti di un modello nel quale la protezione della persona viene eccessivamente affidata all’informazione: informative lunghe, notifiche permanenti e richieste ripetute di consenso possono produrre formalmente più trasparenza senza produrre necessariamente maggiore autonomia.


Lo stesso rischio esiste nell’intelligenza artificiale. Se ogni contenuto, piattaforma e interazione sarà accompagnato da un nuovo avviso, l’utente potrà essere perfettamente «informato» dal punto di vista formale e, contemporaneamente, progressivamente indifferente all’informazione ricevuta.


La vera sfida dell’art. 50 non consiste pertanto nel moltiplicare etichette. Consiste nel rendere riconoscibili le circostanze nelle quali l’origine artificiale di un’interazione o di un contenuto modifica significativamente il contesto nel quale una persona forma il proprio giudizio.


8. Dal 2 agosto 2026: dalla norma all’infrastruttura


L’entrata in applicazione di questi obblighi segna anche il passaggio da una fase prevalentemente normativa a una fase essenzialmente attuativa.


La Commissione europea ha promosso un Code of Practice on Transparency of AI-generated Content destinato a facilitare l’applicazione degli obblighi previsti dall’art. 50, parr. 2 e 4. Il codice mira, in particolare, a rendere più prevedibile l’adempimento delle prescrizioni relative alla marcatura, alla rilevabilità e all’etichettatura dei contenuti artificialmente generati o manipolati. La Commissione ha espressamente collegato questo processo all’applicazione degli obblighi dal 2 agosto 2026.


È un passaggio importante. La trasparenza algoritmica non potrà essere costruita soltanto attraverso norme giuridiche. Richiederà standard tecnici, interoperabilità, strumenti di rilevazione, modalità comuni di etichettatura e cooperazione tra soggetti differenti della catena digitale.


In altri termini, un principio giuridico deve essere tradotto in una proprietà dell’infrastruttura tecnologica. Ed è precisamente in questa traduzione che si deciderà una parte rilevante dell’effettività dell’art. 50.


9. Dalla trasparenza al limite del potere algorítmico


Esiste, infine, una lettura dell’art. 50 che supera ciascuna delle sue singole prescrizioni.


I sistemi di intelligenza artificiale introducono nuove asimmetrie nei rapporti sociali. Chi sviluppa, controlla o utilizza una tecnologia dispone spesso di conoscenze e capacità che la persona esposta al sistema non possiede. Può conoscere il modo in cui avviene l’interazione, determinare l’architettura dell’informazione, generare simulazioni altamente realistiche e, in alcuni casi, classificare o interpretare comportamenti individuali.


La trasparenza riduce una parte di questa asimmetria. Non elimina il potere tecnologico, ma impedisce che esso venga esercitato sempre nell’invisibilità.


Da questo punto di vista, l’art. 50 può essere letto come una particolare manifestazione di un principio più ampio: chi esercita potere attraverso sistemi algoritmici non dovrebbe poter controllare integralmente anche le condizioni attraverso le quali quel potere diventa percepibile.


È una questione tipicamente costituzionale, anche quando il soggetto che esercita il potere non è lo Stato. Storicamente, la limitazione del potere ha richiesto che il suo esercizio fosse visibile, conoscibile e sottoposto a regole. Nell’ambiente digitale, queste esigenze non scompaiono. Cambiano oggetto.


La domanda non è più soltanto chi decide. Dobbiamo anche chiederci chi genera ciò che vediamo, con chi stiamo realmente interagendo, quali tecnologie ci osservano e quando una rappresentazione apparentemente autentica è il risultato di una simulazione.


Per questo la trasparenza prevista dall’AI Act non dovrebbe essere considerata un adempimento meramente formale. La sua ragione più profonda risiede nella preservazione di una condizione elementare della libertà individuale: la possibilità di comprendere la realtà nella quale si esercita la propria autonomia.


L’intelligenza artificiale può modificare quella realtà, rappresentarla, imitarla e, in misura crescente, renderla indistinguibile dalla sua simulazione.


Il diritto europeo compie con l’art. 50 una scelta precisa: non impedisce questa trasformazione tecnologica, ma stabilisce che essa non possa fondarsi integralmente sull’invisibilità.


È in questo passaggio dalla dignità alla trasparenza che emerge uno dei significati più importanti del nuovo diritto dell’intelligenza artificiale: la persona non deve soltanto essere protetta dagli algoritmi. Deve poter sapere quando gli algoritmi stanno entrando nel suo mondo.



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